mercoledì 21 gennaio 2026

REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA: TIFO DA STADIO O DIBATTITO RAGIONATO?

 


In questi giorni stiamo assistendo ad una campagna referendaria che assume sempre più i toni del tifo da stadio per la propria squadra, piuttosto che quelli di un dibattito sulla Costituzione.

Vediamo invece di chiarire gli aspetti di tale consultazione popolare, che riguarda uno dei tre poteri fondamentali dello Stato, ossia quello giudiziario.

Diciamo subito che qui si tratta di un referendum confermativo, sulla riforma della Costituzione appena approvata dal Parlamento con lo speciale procedimento aggravato della doppia votazione per Camera e Senato e dell’obbligo della maggioranza assoluta (50% più uno) di tutti componenti di ciascuna Camera a favore della riforma. Diciamo anche che è stato possibile richiedere il referendum in quanto non è stata raggiunta la maggioranza qualificata (dei due terzi), nel qual caso non sarebbe stato possibile chiedere il referendum costituzionale. Per esempio, quando il governo Monti fece approvare l’introduzione del pareggio di bilancio, il Parlamento approvò con i due terzi dei componenti e quindi non fu possibile chiedere il referendum confermativo. Invece quando ci fu la riforma Berlusconi, nel 2006, che voleva introdurre una sorte di “presidenzialismo”, e quella di Renzi, nel 2016, che avrebbe voluto trasformare il nostro sistema in un “bicameralismo imperfetto”, snaturando il Senato, fu possibile. E furono sonoramente bocciate entrambe: quella di Renzi addirittura con 20 punti percentuali di scarto. 60% di NO e 40% di SI. Se pensiamo che la BREXIT è passata per 4,5 punti percentuali, direi che la volontà del popolo italiano è stata chiara. L’unica riforma costituzionale approvata dal popolo italiano fu quella del titolo V, sugli enti locali (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni., etc.)

Comunque adesso, dopo i consueti dieci anni, arriva un’altra riforma della Costituzione proposta dal governo in carica, stavolta sulla Magistratura.

Ah, per inciso, giusto per ricordarlo: essendo un referendum costituzionale confermativo non è necessario raggiungere il “quorum” del 50% più uno dei votanti sugli aventi diritto al voto. In buona sostanza il referendum sarà valido qualunque percentuale vada a votare, anche se fosse il 30%, come nel caso del referendum sugli enti locali. Inoltre si voterà SI per dire SI, ossia per confermare la riforma, e NO per dire NO, cioè per cancellare la riforma, al contrario di quanto accade nei referendum abrogativi, che riguardano leggi ordinarie, nel quali si vota Si per dire NO e NO per dire SI.

Per completezza di informazione dobbiamo dire che evidentemente un quinto del Parlamento ha fatto richiesta di referendum, altrimenti non avrebbe potuto essere indetto. Infatti il referendum costituzionale, a differenza di quello abrogativo, oltre che da 500.000 firme e da cinque Consigli Regionali può essere chiesto dal 20% di ciascuna Camera. E per questo motivo che il governo ha fissato la data del 22 e 23 marzo per la consultazione referendaria; siccome però sono state raccolte 500.000 firme e i comitati che le hanno raccolte hanno fatto ricorso al TAR, bisognerà aspettare il 27 gennaio, data della sentenza del TAR, per sapere se tale data è confermata oppure vene spostata in avanti, per consentire un dibattito e una informazione più approfonditi.

Il governo sembra avere l’intenzione che la consultazione avvenga al più presto, invece di aspettare il periodo maggio/giugno che è la scadenza di prassi delle votazioni.

Ma vediamo finalmente di che cosa si tratta: la riforma costituzionale anzitutto decide la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, impedendo il passaggio da una funzione all’altra: i giudici rimarrebbero sempre organi imparziali tra accusa e difesa, mentre i pubblici ministeri rimarrebbero sempre gli organi che accusano, nel processo penale.

I sostenitori del SI plaudono a tale riforma, affermando che finalmente i giudici potranno ritornare ad essere organi assolutamente neutrali ed oggettivi, in quanto totalmente separati dagli organi che invece sono abituati ad accusare. In questo caso sarebbero meno propensi a condannare, seguendo le proposte dei pubblici ministeri, perché non avrebbero né l’esperienza pregressa di essere accusatori né conoscerebbero i pubblici ministeri.

I sostenitori del NO fanno notare che attualmente il passaggio da una carriera all’altra può essere fatto una sola volta e che la percentuale di coloro che lo attuano è dello 0,5 %, cioè quasi nulla. In pratica non ci sarebbe alcun sostanziale cambiamento, rispetto alla situazione precedente.

Ma la riforma degli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione va ben oltre la semplice separazione delle carriere: modifica sostanzialmente il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). E in che modo? Anzitutto lo sdoppia: istituisce due CSM, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, ma soprattutto toglie ad entrambi i CSM il potere di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. E quale organo avrebbe il potere di sanzionare giudici e pubblici ministeri? L’Alta Corte disciplinare, nuovo organismo creato appositamente dalla riforma, che diventerebbe l’unico ad avere il potere di “controllare” i magistrati. Tutti e tre tali organi sarebbero composti tramite il sistema del “sorteggio”, invece che dell’elezione, come adesso avviene.

Per inciso, rimango molto perplesso nel constatare che la maggior parte delle fonti di informazione omette di parlare di quest'Alta Corte disciplinare, che avrebbe essa sola il potere di adottare sanzioni nei confronti sia dei giudici che dei pubblici ministeri.

I sostenitori del SI affermano che, con il sistema del sorteggio, si eviterebbero le elezioni “ideologiche” decise dalle “correnti” della magistratura, e perciò i membri nominati sarebbero più oggettivi.

I sostenitori del NO protestano che in tal modo si esautorerebbe il CSM del suo compito più importante, quello di essere l’organo di autogoverno della magistratura e lo si attribuirebbe ad un organo più facilmente influenzabile dall’Esecutivo.

Faccio notare che comunque, con tale riforma, non si toccano assolutamente i problemi della lentezza dei processi o del fatto che i pubblici ministeri, in quanto gli organi che rappresentano lo Stato che accusa nel processo penale, dovrebbero essere dipendenti dal Ministro della Giustizia. O addirittura non essere più neanche magistrati: in un’ottica “liberale” dovrebbero essere eliminati e sostituiti da avvocati dello Stato.

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