In questi
giorni stiamo assistendo ad una campagna referendaria che assume sempre più i
toni del tifo da stadio per la propria squadra, piuttosto che quelli di un
dibattito sulla Costituzione.
Vediamo invece
di chiarire gli aspetti di tale consultazione popolare, che riguarda uno dei
tre poteri fondamentali dello Stato, ossia quello giudiziario.
Diciamo
subito che qui si tratta di un referendum confermativo, sulla riforma della
Costituzione appena approvata dal Parlamento con lo speciale procedimento
aggravato della doppia votazione per Camera e Senato e dell’obbligo della
maggioranza assoluta (50% più uno) di tutti componenti di ciascuna Camera a
favore della riforma. Diciamo anche che è stato possibile richiedere il
referendum in quanto non è stata raggiunta la maggioranza qualificata (dei due
terzi), nel qual caso non sarebbe stato possibile chiedere il referendum
costituzionale. Per esempio, quando il governo Monti fece approvare l’introduzione
del pareggio di bilancio, il Parlamento approvò con i due terzi dei componenti
e quindi non fu possibile chiedere il referendum confermativo. Invece quando ci
fu la riforma Berlusconi, nel 2006, che voleva introdurre una sorte di “presidenzialismo”,
e quella di Renzi, nel 2016, che avrebbe voluto trasformare il nostro sistema
in un “bicameralismo imperfetto”, snaturando il Senato, fu possibile. E furono
sonoramente bocciate entrambe: quella di Renzi addirittura con 20 punti
percentuali di scarto. 60% di NO e 40% di SI. Se pensiamo che la BREXIT è
passata per 4,5 punti percentuali, direi che la volontà del popolo italiano è
stata chiara. L’unica riforma costituzionale approvata dal popolo italiano fu
quella del titolo V, sugli enti locali (Regioni, Province, Città metropolitane,
Comuni., etc.)
Comunque
adesso, dopo i consueti dieci anni, arriva un’altra riforma della Costituzione
proposta dal governo in carica, stavolta sulla Magistratura.
Ah, per
inciso, giusto per ricordarlo: essendo un referendum costituzionale confermativo
non è necessario raggiungere il “quorum” del 50% più uno dei votanti sugli
aventi diritto al voto. In buona sostanza il referendum sarà valido qualunque
percentuale vada a votare, anche se fosse il 30%, come nel caso del referendum
sugli enti locali. Inoltre si voterà SI per dire SI, ossia per confermare la
riforma, e NO per dire NO, cioè per cancellare la riforma, al contrario di
quanto accade nei referendum abrogativi, che riguardano leggi ordinarie, nel
quali si vota Si per dire NO e NO per dire SI.
Per
completezza di informazione dobbiamo dire che evidentemente un quinto del
Parlamento ha fatto richiesta di referendum, altrimenti non avrebbe potuto
essere indetto. Infatti il referendum costituzionale, a differenza di quello
abrogativo, oltre che da 500.000 firme e da cinque Consigli Regionali può
essere chiesto dal 20% di ciascuna Camera. E per questo motivo che il governo
ha fissato la data del 22 e 23 marzo per la consultazione referendaria; siccome
però sono state raccolte 500.000 firme e i comitati che le hanno raccolte hanno
fatto ricorso al TAR, bisognerà aspettare il 27 gennaio, data della sentenza
del TAR, per sapere se tale data è confermata oppure vene spostata in avanti,
per consentire un dibattito e una informazione più approfonditi.
Il
governo sembra avere l’intenzione che la consultazione avvenga al più presto,
invece di aspettare il periodo maggio/giugno che è la scadenza di prassi delle
votazioni.
Ma vediamo
finalmente di che cosa si tratta: la riforma costituzionale anzitutto decide la
separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, impedendo il passaggio
da una funzione all’altra: i giudici rimarrebbero sempre organi imparziali tra
accusa e difesa, mentre i pubblici ministeri rimarrebbero sempre gli organi che
accusano, nel processo penale.
I
sostenitori del SI plaudono a tale riforma, affermando che finalmente i giudici
potranno ritornare ad essere organi assolutamente neutrali ed oggettivi, in
quanto totalmente separati dagli organi che invece sono abituati ad accusare.
In questo caso sarebbero meno propensi a condannare, seguendo le proposte dei
pubblici ministeri, perché non avrebbero né l’esperienza pregressa di essere
accusatori né conoscerebbero i pubblici ministeri.
I
sostenitori del NO fanno notare che attualmente il passaggio da una carriera
all’altra può essere fatto una sola volta e che la percentuale di coloro che lo
attuano è dello 0,5 %, cioè quasi nulla. In pratica non ci sarebbe alcun
sostanziale cambiamento, rispetto alla situazione precedente.
Ma la
riforma degli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione va ben oltre la semplice
separazione delle carriere: modifica sostanzialmente il Consiglio Superiore
della Magistratura (CSM). E in che modo? Anzitutto lo sdoppia: istituisce due
CSM, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, ma soprattutto toglie ad
entrambi i CSM il potere di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti
dei magistrati. E quale organo avrebbe il potere di sanzionare giudici e
pubblici ministeri? L’Alta Corte disciplinare, nuovo organismo creato
appositamente dalla riforma, che diventerebbe l’unico ad avere il potere di “controllare”
i magistrati. Tutti e tre tali organi sarebbero composti tramite il sistema del
“sorteggio”, invece che dell’elezione, come adesso avviene.
Per inciso, rimango molto perplesso nel constatare che la maggior parte delle fonti di informazione omette di parlare di quest'Alta Corte disciplinare, che avrebbe essa sola il potere di adottare sanzioni nei confronti sia dei giudici che dei pubblici ministeri.
I sostenitori del SI affermano che, con il sistema del sorteggio, si eviterebbero le elezioni “ideologiche” decise dalle “correnti” della magistratura, e perciò i membri nominati sarebbero più oggettivi.
I
sostenitori del NO protestano che in tal modo si esautorerebbe il CSM del suo
compito più importante, quello di essere l’organo di autogoverno della
magistratura e lo si attribuirebbe ad un organo più facilmente influenzabile
dall’Esecutivo.
Faccio
notare che comunque, con tale riforma, non si toccano assolutamente i problemi
della lentezza dei processi o del fatto che i pubblici ministeri, in quanto gli
organi che rappresentano lo Stato che accusa nel processo penale, dovrebbero
essere dipendenti dal Ministro della Giustizia. O addirittura non essere più
neanche magistrati: in un’ottica “liberale” dovrebbero essere eliminati e
sostituiti da avvocati dello Stato.
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